Svendite, vendite promozionali e liquidazioni

Per svendita o liquidazione si intende un’occasione particolarmente favorevole comunicata al pubblico per fare acquisti che si distingue in ogni caso dalla normale offerta di vendita in altri negozi e che viene eseguita esclusivamente allo scopo di vendere tutte o buona parte delle merci che si trovano nel negozio o nel relativo magazzino.

Si può fare una svendita o una liquidazione solo se

  • l’ esercizio viene venduto, chiuso o trasferito

  • l’esercizio viene ristrutturato 

  • l’esercizio é stato colpito da un grave evento negativo 

  • l’esercizio festeggia un particolare anniversario (ogni 25 anni)

È consentita solo ogni 5 anni (ad eccezione di grave evento o anniversario) e non può superare la durata di 30 giorni. Le svendite o liquidazioni non possono svolgersi nei 40 giorni precedenti le vendite di fine stagione e nel mese di dicembre

Chi intende operare una svendita o una liquidazione deve fare una comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell’ inizio previsto della svendita indicando quanto segue:

  • periodo previsto per la vendita

  •   elenco delle merci offerte in vendita articolate per settori merceologici, con indicazione delle quantità e dei prezzi richiesti prima della vendita nonché l’ ammontare degli sconti per gruppi di merci simili o per le singole merci 

  • motivo dell’esecuzione della svendita o della liquidazione (documentazione di prova)

Una copia della comunicazione della svendita o liquidazione deve rimanere esposta per la durata della vendita in un punto ben visibile del negozio.

Una vendita promozionale é una vendita straordinaria che ha per oggetto solo alcuni articoli (al massimo 3 tipologie di merce ed il 20% degli articoli del negozio) e che si estende al massimo per 2 settimane. Le merci devono essere offerte ad un prezzo inferiore a quello consueto con l’intenzione dell’ esercizio di mettere sul mercato un nuovo prodotto, di presentare una nuova marca o di aumentare il fatturato.

Almeno 10 giorni prima dell’inizio della vendita, la vendita promozionale deve essere comunicata all’ ufficio licenze con allegata una copia dei testi pubblicitari.

Una copia della comunicazione della vendita promozionale deve rimanere esposta per la durata della vendita in un punto ben visibile del negozio.

Nei 40 giorni precedenti le vendite di fine stagione e nel mese di dicembre non di possono svolgere vendite promozionali.
Le vendite promozionali di generi alimentari e prodotti per l’ igiene personale nonché di detersivi per la casa possono essere svolte in qualsiasi periodo dell’ anno senza precedente comunicazione al Comune.

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